Stai utilizzando un browser che non è più supportato. Per continuare a visitare il nostro sito Web, scegli uno dei seguenti browser supportati.
19 aprile 2021
Attraverso le nostre linee guida potrai approfondire la tua conoscenza sulle sostanze fluorurate e la normativa sanzionatoria D.Lgs 05/12/2019 n.163, entrata in vigore dal 17/01/2020, che interessa in forma obbligatoria le apparecchiature fisse di refrigerazione (essiccatori e chiller in particolare).
Quali sono le informazioni importanti descritte nel DPR 146/2018 sugli F-Gas:
• L'OPERATORE (che può essere un soggetto diverso dall'utilizzatore) è identificato come:
il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal decreto in oggetto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le condizioni elencate di seguito:
1. libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2. controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3. il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
•Il Regolamento (UE) 2015/2067 dichiara che tali controlli possono essere eseguiti solo da imprese e personale certificati
Cosa si deve comunicare sul portale https://bancadati.fgas.it:
• Tutte le vendite all'utilizzatore finale di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-GAS, a decorrere dal 24/07/2019. L'onere della comunicazione spetta al venditore, anche nel caso di apparecchiature vendute come «usate».
• Inoltre dal 24/09/2019 deve essere comunicata la tipologia di intervento (primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature). La compilazione del libretto d’impianto NON è più obbligatoria (lo rimane invece per gli ozonolesivi), anche se questo deve essere comunque conservato per almeno 5 anni.
Via Selva Maiolo 5/7, 36075 Montecchio maggiore (VI) Italia